I recipienti in pressione - precedentemente definite [Articolo 3 – Sezione 1] - sono classificate per Categoria [Allegato II], secondo criteri di rischio crescente. Ai fini di tale classificazione, i fluidi sono suddivisi in due Gruppi.
Il Gruppo 1 comprende i fluidi pericolosi. Un fluido pericoloso è una sostanza o preparato rientrante nelle definizioni esposte [Articolo 2 – Sezione 2, del Consiglio Direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967], concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose 24). Tali caratteristiche sono esposte quindi nella tabella seguente:
Prima di immettere attrezzature a pressione sul mercato, il fabbricante deve sottoporre ciascuna attrezzatura ad una delle procedure di valutazione della conformità [Allegato III], in base alle condizioni indicate nel presente articolo.
Le procedure di valutazione della conformità da applicare ad un elemento di una apparecchiatura in pressione - al fine di apporre la marcatura CE - devono essere determinate in base alla Categoria - come definito [Articolo 9] - in cui l’apparecchiatura è classificata. Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse Categorie sono le seguenti:
I recipienti in pressione devono essere sottoposti a una delle procedure di valutazione di conformità - a scelta del fabbricante - tra quelle previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante può anche scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, se disponibile.
Nell'ambito delle procedure di controllo della qualità per le apparecchiature presenti nelle Categorie III e IV - precedentemente definite - l’organismo notificato, quando si effettuano visite senza preavviso, preleva un campione dell’attrezzatura dai luoghi di fabbricazione o di deposito al fine di effettuare o far effettuare, una valutazione finale come descritto in seguito [Allegato I, punto 3.2.2]. A tal fine, il fabbricante informa l’organismo notificato del calendario previsto per la produzione.
L’organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di produzione. La frequenza delle visite successive è determinata dall’organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature appartenenti alla Categoria III già definita, l’organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale come indicato [Allegato I – Punto 3.2.2], per ciascuna unità.
A tal fine, il fabbricante comunica il calendario della produzione prevista all’organismo notificato.