Oltre alla marcatura CE di cui si discute all'articolo 15, la norma PED prevede che la targa apposta su di un recipiente in pressione deve possedere delle informazioni aggiuntive.
Risulta quindi che per tutte le attrezzature in pressione è necessario inserire nella targa le seguenti informazioni:
In particolar modo a seconda del tipo di attrezzatura in pressione, sono necessarie delle informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione ed ispezione periodica, quali:
Ed infine nel caso in cui occorra - mediante avvertenze fissate all'attrezzatura in pressione - si dovrà attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall'esperienza.
La marcatura CE e le informazioni richieste figurano sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi: se è il caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme: ciò si applica alla marcatura CE e ad altre marcature ed etichette di cui al presente allegato.
Nel caso di attrezzature in pressione troppo piccole, ad esempio accessori, le informazioni di cui alla lettera b) possono essere riportate su un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione; per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si possono utilizzare etichette od altri mezzi adeguati, purché essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, le proporzioni indicate nel simbolo graduato - mostrato sopra – devono essere rispettati. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
Gli stai membri devono considerare le attrezzature a pressione e gli Insiemi – che portano il marchio CE [Articolo 15], e la dichiarazione CE [Allegato 7] – come conformi a tutte i requisiti riportati in questa direttiva, inclusa la Valutazione di conformità [Articolo 10].